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Procura di Taranto - Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Negoziazione assistita

INFORMAZIONI

Informazioni utili per Negoziazione assistita

Procedura per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. art.6 del Decreto – Legge 12 settembre 2014 n.132 ( modificato dalla L. N. 206/2021)

 

L'entrata in vigore del D.L. 132/14, convertito con legge 162/14, all'art. 6 prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (sottoscritta da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 206/2021 prevedono che la convenzione di negoziazione assistita possa essere conclusa anche tra genitori non legati da vincolo di coniugio per raggiungere una soluzione consensuale per disciplinare:

-le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;

-le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio e «non economicamente autosufficienti»;

-la determinazione dell’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;

-la determinazione degli alimenti;

-la modifica delle condizioni già stabilite.

L’accordo deve trasmesso al P.M. entro 10 giorni dalla data certificata in cui è stato sottoscritto dalle parti, depositandolo presso l’Ufficio Affari civili della Procura.

Documentazione necessaria:

PER LA SEPARAZIONE

All'accordo deve essere allegato l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio del Comune di celebrazione delle nozze, il certificato di residenza dei coniugi e lo stato di famiglia.

PER IL DIVORZIO

All'accordo va allegato l’atto integrale del matrimonio oppure estratto per riassunto del Comune di celebrazione delle nozze, i certificati di residenza, lo stato di famiglia, la sentenza o il decreto di omologa della separazione in copia conforme, o copia conforme dell’accordo di negoziazione inerente la separazione o idonea attestazione dell’ufficiale di stato civile.

PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONIDI SEPARAZIONE O DIVORZIO

L’accordo deve essere corredato dalle copie autentiche dei provvedimenti contenenti gli accordi precedenti, ossia provvedimenti giudiziari o accordi sottoscritti mediante negoziazione assistita o di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile; stato di famiglia e residenza di entrambi gli ex-coniugi.

PER LE NEGOZIAZIONI INTRODOTTE DALLA RIFORMA CIVILE ( LEGGE 206/2021)

All’accordo deve essere allegata tutta la documentazione richiesta per le verifiche:

- certificato di stato di famiglia dei due genitori;

- certificato di nascita dei figli;

- dichiarazioni dei redditi relative all’ultimo triennio.

PER TUTTI GLI ACCORDI DERIVANTI DA CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE

Andranno allegate le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni – in parallelo con la normativa sulla separazione e divorzio - nel caso in cui siano presenti figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap grave o incapaci. Nei casi di figli portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 art. 3, e di figli incapaci dichiarati, all’accordo deve essere allegata la relativa documentazione.

NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE

Se il Procuratore ritiene che l’accordo rispetta i requisiti di legge e risponde all’interesse dei figli, rilascia nullaosta ( in assenza di figli da tutelare) o autorizzazione (in presenza di figli).

Se invece ritiene che l’accordo non rispetta i requisiti di legge o non risponde all’interesse dei figli, archivia il procedimento (in assenza di figli da tutelare) o lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa entro i successivi 30 giorni la comparizione delle parti.

Analoga procedura si osserva per le negoziazioni assistitite introdotte dalla riforma  del processo civile .

COMUNICAZIONE AL COMUNE

Nei casi di negoziazione assistite rigurardanti coppie legate da vincolo di coinigio l'accordo andrà trasmesso al Comune di residenza per le annotazioni sui registri dello stato civile.

L'accordo non deve essere accompagnato da nessun versamento.

La nota di deposito firmata da entrambi gli avvocati deve contenere la delega a uno degli avvocati per il deposito dell'accordo dello stesso.

Il provvedimento del Procuratore della Repubblica - nulla osta o autorizzazione- è inviato ad entrambi i difensori a mezzo pec.

 

 

 

 

 

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