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Procura di Taranto - Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Legalizzazione Apostille

INFORMAZIONI

Servizio di apostille e legalizzazione e atti da depositare per l'estero

Informazioni:

LEGALIZZAZIONE: attestazione ufficiale della legale qualità della persona che ha apposto la firma in calce ad un atto e autenticità della firma stessa, per atti formati in Italia e da far valere all’Estero. Richiede la successiva legalizzazione consolare da parte del Consolato dello Stato straniero in Italia del Paese nel quale dovrà essere fatto valere. Le sedi consolari dei vari Paesi stranieri presenti sul territorio italiano legalizzano con differenze di costi, tempi e procedure ed è quindi opportuno contattare la sede consolare competente per informazioni.

 

APOSTILLA: è una forma di legalizzazione semplificata che non richiede la il successivo passaggio della legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari. Si tratta di una specifica annotazione effettuata mediante un timbro attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità che lo rilascia e che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L’apostilla sostituisce la legalizzazione fra i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 e sue successive integrazioni: cfr. LINK (Convenzione Aja aggiornata - Apostille Section  del sito internet della Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato Internazionale (HCCH))

https://www.hcch.net/

(ATTENZIONE: NON OCCORRE LEGALIZZARE/APOSTILLARE DOCUMENTI PUBBLICI REDATTI E CHE DEBBANO CIRCOLARE ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ EUROPEAREGOLAMENTO UE 1191/2016) - Regolamento Europeo 1191/16 in materia di Esenzione dalla legalizzazione/Apostille.

I paesi membri della Comunità Europea sono 27: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

SEMPLIFICAZIONE   NELLA CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI

L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale (Segretario comunale, Cancelliere, Ufficiale giudiziario, ecc.) autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.). La caratteristica saliente di un atto pubblico è che non è opinabile dal Giudice, se non proponendo querela di falso.

Il 16 febbraio 2019 è   entrato in vigore il Regolamento UE 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione Europea e che modifica il regolamento UE n. 1024/2012.

Il regolamento in questione:

  1. Abolisce la necessità di legalizzare i documenti pubblici, quali: certificati, estratti, copie integrali di atti di stato civile, nulla osta al matrimonio e certificati di capacità matrimoniale, allo scopo di ridurre   la burocrazia e i costi per i cittadini che presentano all’autorità di un Paese dell’Unione Europea un documento pubblico emesso dalle autorità di un altro Paese della UE;
  2. Abolisce l’obbligo dell’apostille e semplifica le formalità riguardanti le copie autentiche e le traduzioni;
  3. Istituisce moduli standard multilingue per superare le barriere linguistiche ed agevolare la circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri concernenti: la nascita; l’esistenza in vita; il decesso; il   matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; l’unione registrata; il domicilio e/o la residenza; l’assenza di precedenti penali.


Tale regolamento si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti: assenza di precedenti penali in corso o definiti, nascita, decesso, nome, matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di un’unione registrata; scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata; filiazione, compresa l’adozione; domicilio e/o residenza; cittadinanza;; diritto di votare e di candidarsi alle elezioni.

Il regolamento riguarda solo l’autenticità del documento pubblico e non il riconoscimento dei suoi contenuti o effetti.

Nei settori interessati dal regolamento, quando un cittadino presenta alle autorità di un paese dell’Unione Europea un documento pubblico emesso dalle autorità di un altro paese dell’UE, le autorità riceventi non possono esigere che il documento sia accompagnato dalla apostilla o rechi il timbro apostille.

Per qualsiasi ulteriore od eventuale chiarimento si può accedere direttamente al Regolamento cliccando sul link sottostante

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1191

Regolamento Europeo n° 1191 del 2016 in vigore dal 16 febbraio 2019

A CHI RIVOLGERSI

Presso sportello Casellario Giudiziale  piano Terra del Tribunale  di TARANTO  dal lunedì al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per legalizzare o apostillare documenti:

- rilasciati da Funzionari giudiziari del o Ufficiali giudiziari del  Circondario di Taranto;

- rilasciati da Notai del Distretto Notarile di Taranto;

- rilasciati da Direttori di Istituti di detenzione del Circondario di Taranto.

Per diverse tipologie di documenti si possono chiedere informazioni alla Prefettura competente.

COSA OCCORRE

- Originale o copia conforme recante firma olografa del documento sul quale espletare la formalità;

- Istanza in carta libera, da compilare eventualmente contestualmente alla richiesta;

- Originale e copia del documento di identità del richiedente.

QUANTO TEMPO OCCORRE

Tempi di riconsegna previsti: due giorni

COSTO

Esente da costi.

L’interessato deposita l’atto da legalizzare o “apostillare” presso la sopra indicata Segreteria per gli atti formati in Italia, da far valere all’estero, fatti salvi quelli per i quali, in forza del   Regolamento n. 1191/2016, non è più prevista.

La Procura della Repubblica provvede alla legalizzazione degli atti giudiziari e notarili (atti firmati da notai, personale giudiziario, direttori di carceri, ufficiali giudiziari) che sono stati formati nel Circondario di competenza.

Per gli atti amministrativi è competente la Prefettura.

Per gli atti legalizzati non sono previsti costi.  

COME/ DOCUMENTAZIONE

L’utente deve presentare i documenti da apostillare o legalizzare in originale o copia conforme.
La richiesta, su apposito modulo, deve essere presentata presso l' Ufficio Affari Civili che provvede alla trasmissione degli atti al PM per la firma.
È necessario presentare la seguente documentazione:

per i cittadini italiani e UE:

  • documento di riconoscimento valido;
  • autocertificazione del grado di parentela;

Per i cittadini extra UE:

  • permesso di soggiorno;
  • documento di identità.

Al momento del ritiro è necessario presentare un documento di identità valido o la delega al ritiro.

DOVE

Affari Civili – Procura della Repubblica – Via Marche – piano terra

COSTO

Esente da costi.

TEMPISTICA

2 giorni

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