Servizio di apostille e legalizzazione e atti da depositare per l'estero
Informazioni:
APOSTILLA: è una forma di legalizzazione semplificata che non richiede la il successivo passaggio della legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari. Si tratta di una specifica annotazione effettuata mediante un timbro attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità che lo rilascia e che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L’apostilla sostituisce la legalizzazione fra i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 e sue successive integrazioni: cfr. LINK (Convenzione Aja aggiornata - Apostille Section del sito internet della Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato Internazionale (HCCH))
(ATTENZIONE: NON OCCORRE LEGALIZZARE/APOSTILLARE DOCUMENTI PUBBLICI REDATTI E CHE DEBBANO CIRCOLARE ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ EUROPEAREGOLAMENTO UE 1191/2016) - Regolamento Europeo 1191/16 in materia di Esenzione dalla legalizzazione/Apostille.
I paesi membri della Comunità Europea sono 27: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
SEMPLIFICAZIONE NELLA CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI
L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale (Segretario comunale, Cancelliere, Ufficiale giudiziario, ecc.) autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.). La caratteristica saliente di un atto pubblico è che non è opinabile dal Giudice, se non proponendo querela di falso.
Il 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione Europea e che modifica il regolamento UE n. 1024/2012.
Il regolamento in questione:
Tale regolamento si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti: assenza di precedenti penali in corso o definiti, nascita, decesso, nome, matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di un’unione registrata; scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata; filiazione, compresa l’adozione; domicilio e/o residenza; cittadinanza;; diritto di votare e di candidarsi alle elezioni.
Il regolamento riguarda solo l’autenticità del documento pubblico e non il riconoscimento dei suoi contenuti o effetti.
Nei settori interessati dal regolamento, quando un cittadino presenta alle autorità di un paese dell’Unione Europea un documento pubblico emesso dalle autorità di un altro paese dell’UE, le autorità riceventi non possono esigere che il documento sia accompagnato dalla apostilla o rechi il timbro apostille.
Per qualsiasi ulteriore od eventuale chiarimento si può accedere direttamente al Regolamento cliccando sul link sottostante
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1191
Regolamento Europeo n° 1191 del 2016 in vigore dal 16 febbraio 2019
A CHI RIVOLGERSI
Presso sportello Casellario Giudiziale piano Terra del Tribunale di TARANTO dal lunedì al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per legalizzare o apostillare documenti:
- rilasciati da Funzionari giudiziari del o Ufficiali giudiziari del Circondario di Taranto;
- rilasciati da Notai del Distretto Notarile di Taranto;
- rilasciati da Direttori di Istituti di detenzione del Circondario di Taranto.
Per diverse tipologie di documenti si possono chiedere informazioni alla Prefettura competente.
COSA OCCORRE
- Originale o copia conforme recante firma olografa del documento sul quale espletare la formalità;
- Istanza in carta libera, da compilare eventualmente contestualmente alla richiesta;
- Originale e copia del documento di identità del richiedente.
QUANTO TEMPO OCCORRE
Tempi di riconsegna previsti: due giorni
COSTO
Esente da costi.
L’interessato deposita l’atto da legalizzare o “apostillare” presso la sopra indicata Segreteria per gli atti formati in Italia, da far valere all’estero, fatti salvi quelli per i quali, in forza del Regolamento n. 1191/2016, non è più prevista.
La Procura della Repubblica provvede alla legalizzazione degli atti giudiziari e notarili (atti firmati da notai, personale giudiziario, direttori di carceri, ufficiali giudiziari) che sono stati formati nel Circondario di competenza.
Per gli atti amministrativi è competente la Prefettura.
Per gli atti legalizzati non sono previsti costi.
COME/ DOCUMENTAZIONE
L’utente deve presentare i documenti da apostillare o legalizzare in originale o copia conforme.
La richiesta, su apposito modulo, deve essere presentata presso l' Ufficio Affari Civili che provvede alla trasmissione degli atti al PM per la firma.
È necessario presentare la seguente documentazione:
per i cittadini italiani e UE:
Per i cittadini extra UE:
Al momento del ritiro è necessario presentare un documento di identità valido o la delega al ritiro.
DOVE
Affari Civili – Procura della Repubblica – Via Marche – piano terra
COSTO
Esente da costi.
TEMPISTICA
2 giorni