INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE E DEPOSITO DI ATTI PENALI
Disciplina del Portale deposito atti penali
1) memorie, documenti. richieste e istanze indicati dall'articolo 415 bis, comma 3, c.p.p.;
2) istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art 410 c.p.p.;
3) denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.;
4) querela di cui all'art. 336 c.p.p. e relativa procura speciale;
5) nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato indicate nell'art. 107 del c.p.p. (per le nomine relative al procedimento in fase d’indagine è necessario allegare “l’atto abilitante” di cui alla nota del Ministero della Giustizia - DOG prot. 4990 in data 11/02/2021).
Si rammenta ai sig.ri difensori che per i depositi in procedimenti in fase di indagine preliminare, nei quali non sia stato emesso uno degli avvisi previsti dagli artt. 415 bis, 408 o 411 c.p.p., è necessario allegare nel Portale, un "atto abilitante" , ossia l'atto da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di Registro (ad es. Informazione di garanzia , avviso fissazione interrogatorio, comunicazione ex art. 335 c.p.p.)
Il Portale deposito atti penali (PDP) consente, nei casi previsti dalla legge, la trasmissione telematica agli Uffici Giudiziari di atti, documenti e istanze da parte dei difensori. Il difensore può verificare le varie fasi dell’invio telematico dell’atto, della sua ricezione e dell’esito delle verifiche effettuate dagli operatori degli Uffici Giudiziari. L’avvocato, dopo essersi autenticato con smartcard sul Portale dei Servizi Telematici all’indirizzo http://pst.giustizia.it, accede all’area riservata degli Uffici Giudiziari.
Ai sensi dell'art. 3 del provvedimento Direttore Generale S.I.A. N. 10791 del 9/11/2020, l'atto da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari deve rispettare i seguenti requisiti:
A) essere in formato PDF ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è pertanto ammessa la scansione di immagini);
B) essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
C) i documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
- sono in formato PDF
- le copie per immagini di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi
D) Le tipologia di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante
E) La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito degli atti, documenti , istanze è pari a 30 Megabyte.
Si prega cortesemente di rispettare i requisiti tecnici indicati.
Trasmissione mediante posta elettronica certificata.
Nei casi e nei modi previsti dalla legge è possibile utilizzare, in via residuale (ovvero per "gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli , la posta elettronica certificata per la trasmissione di atti, documenti ed istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2" dell'art. 24 D.L.137/2020) all'indirizzo di posta certificata assegnata a questo Ufficio di procura in attuazione dell'art. 24 co. 4 D.L.137/2020 PEC:depositoattipenali.procura.taranto@giustiziacert.it.
MODALITA' di DEPOSITO ATTI in caso di mal funzionamento del PPT
Solo in caso di malfunzionamento del PPT, è consentito trasmettere gli atti all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: PEC:depositoattipenali.procura.taranto@giustiziacert.it, come disciplinato dall'art. 24 commi 2 bis e 2 ter introdotti dal D.L. 1 aprile 2021 n. 44.
Allegati: